Procura federale

Deferiti il Milan, l’Inter e alcuni dirigenti delle due società

martedì 5 febbraio 2008

Deferiti il Milan, l’Inter e alcuni dirigenti delle due società

Deferiti Milan, Inter e alcuni dirigenti delle due società. Stralciata e rinviata per nuovi accertamenti la posizione delle altre tre società: Parma, Sampdoria e Chievo Verona.


Il Procuratore Federale, esaminati gli atti e valutate le risultanze dell’istruttoria espletata  ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
• Adriano GALLIANI, vice presidente vicario ed amministratore delegato dell’A.C. MILAN,
A) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;
B) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del C.G.S., per aver contabilizzato nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili;
C) per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere condotte consistite nella mancata svalutazione nei bilanci chiusi nel 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003,
tutte condotte connesse fra di loro e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;
• la società A.C. MILAN
per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate al suo vice presidente vicario ed amministratore delegato

• Gabriele ORIALI, all’epoca dei fatti direttore tecnico, attualmente dirigente della F.C. INTERNAZIONALE
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;

• Massimo MORETTI, all’epoca dei fatti direttore generale della F.C. INTERNAZIONALE
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S., per aver sottoscritto alcuni contratti di cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni calciatori, con abnorme e strumentale valutazione delle medesime prestazioni sportive;

• Rinaldo GHELFI, già amministratore delegato e poi vice presidente della F.C. INTERNAZIONALE
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere la condotta consistita nella contabilizzazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2003 delle plusvalenze (fittizie) derivanti dalla stipula dei contratti di cessione con corrispettivi di gran lunga superiori a quelli realmente attribuibili, nonché le condotte consistenti nella mancata svalutazione nel bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003
tutte condotte connesse fra di loro e con quelle di cui ai punti 5, 6 e 8 della parte dispositiva, e tutte finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti.

• Mauro GAMBARO, all’epoca dei fatti amministratore delegato della F.C. INTERNAZIONALE
per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, del C.G.S e le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del C.G.S. previgente, trasfuso nell’art. 8, comma 1, del vigente C.G.S., per aver posto in essere le condotte consistite nella mancata svalutazione  nella situazione patrimoniale al 31 marzo 2005, delle poste attive già contabilizzate al 30 giugno 2003, tutte condotte connesse fra di loro e finalizzate a far apparire perdite inferiori a quelle realmente esistenti;

• la società F.C. INTERNAZIONALE
per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del previgente C.G.S., trasfuso nell’art. 4, comma 1, del vigente C.G.S., con riferimento alle condotte contestate ai suoi Dirigenti e legali Rappresentanti;
ha disposto lo stralcio delle posizioni riguardanti le società PARMA F.C. S.P.A, U.C. SAMPDORIA S.P.A., A.C. CHIEVO VERONA S.R.L. per l’acquisizione di ulteriore documentazione riservandosi all’esito i conseguenti provvedimenti.