Acquisizioni e Cessioni di Partecipazioni Societarie in ambito Professionistico EX ART. 20 BIS N.O.I.F. | FIGC
 

Acquisizioni e Operazioni Societarie in ambito Professionistico EX ARTT. 20 BIS e TER N.O.I.F..

Con il Comunicato Ufficiale n° 131/A del 19 dicembre 2025 (C.U. 131/A) il Consiglio Federale ha deliberato le modifiche dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. e introdotto l’art. 20 ter delle N.O.I.F.. Inoltre, con il C.U. sopra citato, è stato modificato l’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.

Si riporta, di seguito, la disciplina attualmente vigente cui fare riferimento:

OPERAZIONI DI CUI ALL’ART. 20 BIS DELLE N.O.I.F.:

L’art. 20 bis delle N.O.I.F. prevede che, in caso di acquisizioni di partecipazioni di società sportive affiliate alla F.I.G.C. ed associate ad una delle Leghe professionistiche per una quota non inferiore al 10 % del capitale sociale, i soggetti acquirenti debbano possedere determinati requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria. Tale disposizione non si applica in caso di acquisizioni di partecipazioni da parte di soci già in possesso della maggioranza assoluta o relativa delle quote o azioni della medesima società.

La documentazione prescritta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F. deve essere inviata a mezzo PEC, nel termine perentorio di 15 giorni dall’operazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata cos@pec.figc.it.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

Acquirenti di nazionalità italiana: deposito certificati casellario giudiziario e carichi pendenti, rilasciati non oltre 15 giorni antecedenti la data dell’operazione;

Acquirenti di nazionalità estera: deposito certificazioni equipollenti a quelle previste per gli acquirenti di nazionalità italiana, accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana e deposito di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 da redigersi in base al fac-simile disponibile al seguente link (Dichiarazione sostitutiva - art. 20 bis comma 5 lett. D1) N.O.I.F.).

Requisiti di onorabilità di cui all’art. 20 bis, comma 5, lett. B) e C), delle N.O.I.F. da dimostrarsi in base ai fac-simili disponibili ai seguenti link:

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

  1. Deposito dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, da redigersi in base al fac-simile disponibile al seguente link (Attestazione solidità finanziaria - art. 20 bis, comma 6, lett. A1).
  2. Fideiussione bancaria di cui al comma 6°, lett. A2) (solo ove richiesta da FIGC): la garanzia deve essere prestata utilizzando i modelli resi noti annualmente dalla F.I.G.C. disponibili ai seguenti link:
  1. Fideiussione bancaria di cui al comma 6°, let. A3) (solo ove richiesta da FIGC) per le sole società di Serie C: la garanzia deve essere prestata utilizzando il modello reso noto annualmente dalla F.I.G.C. disponibile al seguente link (Allegato 3. Modello fideiussione bancaria lett.A3)

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 20 bis e ter delle N.O.I.F. può comportare l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 32, commi da 5-bis a 5-octies del Codice di Giustizia Sportiva.

 

OPERAZIONI DI CUI ALL’ART. 20 TER COMMA 10 DELLE N.O.I.F.:

La C.O.S., ai sensi del comma 10 dell’art. 20-ter, fornisce altresì i pareri richiesti dall’art. 20, commi 4 e 6 delle N.O.I.F. (fusioni – scissioni – conferimenti d’azienda) e dall’art. 52, comma 3 delle N.O.I.F. (attribuzione Titolo Sportivo ad altra società), su richiesta del Presidente Federale.

Recapiti telefonici C.O.S.: 068491 - 5001 – 5037

Indirizzo mail C.O.S. cos@figc.it