ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI – ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI-AIA – DIMISSIONI DEL PRESIDENTE – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA – TIPOLOGIA DI ELEZIONE - LEGAME FRA L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E QUELLA DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COMITATO NAZIONALE – LA CARICA NON È ASSEGNATA ‘UTI SINGULI’ MA ‘UTI COLLEGIUM’

L’art. 9, comma 3, del regolamento A.I.A prevede che “In caso di dimissioni, decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente nazionale dell’AIA, le sue funzioni sono attribuite al Vicepresidente, il quale deve provvedere, entro novanta giorni, alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni.”. Per quanto riguarda l’individuazione dell’esatto ambito della Assemblea generale straordinaria elettiva dell’A.I.A., con particolare riferimento alla tipologia di elezione che deve svolgersi a seguito delle dimissioni del Presidente, non è condivisibile la tesi secondo cui “Quando si dimette il Presidente occorre procedere (solo) alla sua successione (mentre il C.N. continua ad operare...)”. L’art. 9 disciplina la figura del vice presidente. Pertanto per la soluzione della questione sottoposta in via principale occorre rifarsi, prioritariamente, alla disposizione chiamata a normare la figura apicale del Presidente, cioè l’art. 8. In particolare, l’art. 8 ai commi 2 e 3 statuisce quanto segue: “2. I candidati alla carica di Presidente nazionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 13 e la candidatura, unitamente alla lista collegata composta dal Vicepresidente e da quattro componenti effettivi del Comitato Nazionale, deve essere accompagnata dall’accredito da parte di non meno di cinquanta e non più di sessanta associati aventi diritto al voto. 3. Ciascun elettore può, con un voto unico di lista, votare per un candidato Presidente e per la lista collegata, riportando il nominativo del solo candidato Presidente nella scheda che gli viene consegnata”. Con ciò si evidenzia, sia in termini letterali che in quelli funzionali, il legame indissolubile fra l’elezione del Presidente e quella dei componenti effettivi del comitato nazionale. Infatti, la richiamata previsione letterale trova ulteriore sostegno nella ‘ratio’ sottesa alla necessità di garantire l’omogeneità della legittimazione di tutti i soggetti titolari di cariche elettive, a garanzia dello stesso funzionamento dell’associazione e dei relativi organi rappresentativi. A quest’ultimo riguardo è la stessa normativa regolamentare ad evidenziare come la lista dei componenti sia direttamente collegata con quella del Presidente, proprio al fine di garantire la indicata ‘ratio’. Per quanto in astratto opinabile, la scelta normativa appare chiara; in analogia con altre discipline conosciute dall’ordinamento, come in tema di elezione del Sindaco, la scelta va nella direzione per cui la carica non è assegnata ‘uti singuli’ ma ‘uti collegium’. A propria volta l’art. 11 in tema di Comitato, detta statuizioni coerenti alla indicata soluzione ermeneutica ed alla relativa ‘ratio’. In linea generale al comma 1 dell’art. 11 si prevede che “Il Comitato nazionale è composto dal Presidente nazionale dell’AIA, dal Vicepresidente nazionale, dai quattro componenti effettivi della lista collegata e dai tre componenti effettivi eletti singolarmente per ciascuna macroregione dall’Assemblea generale”. In linea particolare, ed in piena coerenza rispetto alla precedente statuizione, al comma 10 si prevede che “Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade l’intero Comitato nazionale ed il Presidente dell’AIA ne assume provvisoriamente le funzioni, provvedendo nel termine di novanta giorni a convocare l’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni”. E le elezioni sono disciplinate dal predetto art. 8, come sopra richiamato, che collega, in termini di piena logica e consequenzialità, l’elezione del Presidente a quella del Comitato. Ad ulteriore conferma, la stessa disciplina dell’Assemblea generale (art. 7, comma 7) prevede la contestuale elezione di Presidente e componenti effettivi nella lista collegata: “7. Risultano eletti: a) il candidato a Presidente dell’AIA, con la lista collegata, che ha ottenuto la metà più uno dei voti dei presenti accreditati ovvero, nell’eventuale secondo turno elettivo di ballottaggio, il maggior numero di voti ...”. Pertanto, la richiesta indicazione circa l’esatto ambito della prossima Assemblea generale straordinaria elettiva dell’A.I.A., occorre procedere, nei termini di cui agli artt. 8 e 10 alla convocazione dell’Assemblea generale straordinaria per procedere a nuove elezioni, secondo le modalità stabilite dai commi 2 e 3 dello stesso art. 8.

 

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 0001bis/CFA/2022-2023/A

Presidente: Cirillo

Relatore: Ponte

Riferimenti normativi: art. 9, comma 3, regolamento AIA; art. 8, commi 2 e 3 regolamento AIA; art. 11 regolamento AIA; art. 7, comma 7, regolamento AIA;

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