Arbitri e ufficiali di gara - condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara – applicazione delle misure amministrative a carico della società – cumulo con la responsabilità ex art. 6, comma 2, C.G.S - ammissibilità
E’ possibile il cumulo, a carico delle società sportive, tra la sanzione di carattere disciplinare, a titolo di responsabilità (art. 6, comma 2, C.G.S.), irrogata all’esito del giudizio di responsabilità nell’ambito della giustizia sportiva e la sanzione di natura amministrativa prevista dall’art. 35 C.G.S. , specificamente in relazione a condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, applicata all’esito di un procedimento amministrativo e in relazione ad un ambito di operatività oggettivo, individuato non solo dal C.G.S. (che individua le condotte rilevanti) ma anche da altre fonti federali, quali i C.U. che, a partire dal C.U. n. 104/A del 17 dicembre 2024 hanno stabilito la tipologia di competizioni sportive rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure amministrative, la misura di queste e disciplinato il relativo procedimento.
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0010/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 35, comma 7, CGS
Articoli
Art. 35 - Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.*
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.*
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica.*
5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione.*
5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.*
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.
7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.
* comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica.”
* comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione.”
* comma 4 così modificato dal C.U .FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica.”
* comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 di cui si riporta il testo previgente: “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.”
* comma 5bis introdotto con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023