Mezzi di prova – referto arbitrale – prova legale – esclusione
Il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l’efficacia di prova legale prevista nell’ordinamento statale, ma piuttosto un’efficacia rafforzata, giacché dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019). La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l’attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell’apparato motivazionale (CFA, SS.UU. n. 117/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0011/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Papa