Arbitri e ufficiali di gara – figura del direttore di gara - rilievo istituzionale – regole deontologiche – rispetto – canoni particolarmente rigorosi – doveri di riservatezza e terzietà - rispetto - necessità

La figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo. Dal rilievo istituzionale della figura arbitrale consegue che l’ordinamento federale non può in alcun modo tollerare in nessuna sede fenomeni di comportamenti irriguardosi (o peggio, violenti) in danno degli ufficiali di gara, comportamenti che devono perciò essere valutati in sede disciplinare con la massima severità. E tuttavia, sinallagmaticamente, proprio l’importanza che la figura arbitrale riveste ai fini della salvaguardia dei valori di correttezza agonistica che devono improntare la comunità federale, impone agli appartenenti alla categoria un comportamento sempre improntato a canoni di rispetto delle regole deontologiche particolarmente rigorosi (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l’atteggiamento  tenuto dal direttore di gara, caratterizzato dall’utilizzo di espressioni di tipo irriguardoso, gravemente offensivo e financo intimidatorio nei confronti dei calciatori di entrambe le squadre fossero  in vistoso contrasto con le disposizioni di cui all’art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) del Regolamento dell’Associazione italiana arbitri, nonché degli artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA, secondo le quali il comportamento degli associati deve essere espressione di legalità ed apparire come tale, dovendo riscuotere la fiducia e l’affidamento attraverso comportamenti improntati alla dignità della funzione, alla correttezza ed alla lealtà.).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0011/CFA/2025-2026/C

Presidente: Torsello

Relatore: Papa

Riferimenti normativi: art. 42, commi 1, 2, 3 lett. a) e c) Regolamento dell’Associazione italiana arbitri; artt. 5, 6.1 e 6.7 del Codice etico e di comportamento AIA

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