Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – termine di tre anni - ratio
In tema di riabilitazione, il termine previsto dall’art. 42 del CGS, secondo cui i soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, possono chiedere la riabilitazione “trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione”, serve per stabilire un arco di tempo sufficiente ad apprezzare l’effettivo ravvedimento dell’interessato, ponendosi quindi come una vera e propria “condizione di ammissibilità” (CFA, SS.UU. n. 44/CFA/2021-2022).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0012/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 42 CGS
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.