Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni

Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorrono tre condizioni: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Tali condizioni debbono sussistere cumulativamente e non alternativamente (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023); l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si traduce in un mero riscontro di carattere oggettivo (CFA, SS.UU. n. 71/2022-2023); per la condizione di cui alla lettera c), il giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere è improntato al criterio della discrezionalità (CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 86/2024-2025).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0012/CFA/2025-2026/B

Presidente: Torsello

Relatore: Grillo

Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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