Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorrono tre condizioni: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Tali condizioni debbono sussistere cumulativamente e non alternativamente (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023); l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si traduce in un mero riscontro di carattere oggettivo (CFA, SS.UU. n. 71/2022-2023); per la condizione di cui alla lettera c), il giudizio prognostico che il Collegio è chiamato ad esprimere è improntato al criterio della discrezionalità (CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 86/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0012/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.