Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità – parametri – riabilitazione penale – differenze - potestà di carattere costitutivo

In tema di riabilitazione, il metro di valutazione da seguire in riferimento alla terza condizione di cui all’art. 42 CGS (c) “particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”), oltre ad essere caratterizzato da discrezionalità, impone il rispetto rigoroso di alcuni parametri da individuare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento: lo spazio all’interno del quale va espresso il giudizio di tipo prognostico è irrefutabilmente circoscritto per effetto della stessa formula normativa prevista alla lettera c) là dove si richiede la ricorrenza di «particolari condizioni» le quali vanno vagliate con particolare cautela e rigore (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 55/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 89/2024-2025). Si tratta di requisiti di tipo specifico strettamente collegati all’attività sportiva ed al mondo sportivo che ruota attorno ad essa e basati sul principio della lealtà e correttezza, patrimonio esclusivo dell’ordinamento sportivo (CFA, SS.UU., 112/2024-2025): per tale ragione questi requisiti divergono nettamente da quelli propri del similare istituto di stampo penalistico disciplinato dall’art. 179 cod. pen. cui la norma sportiva parrebbe ispirarsi, la quale, oltre a poggiare su basi diverse ed in un certo senso più rigorose, risponde a finalità del tutto differenti. La disposizione penale opera, infatti, quale causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, oltre ad avere una funzione premiale e promozionale in quanto mirata al reinserimento del condannato nella società civile. Il provvedimento riabilitativo in ambito sportivo può invece assimilarsi più ad un atto amministrativo che ad un atto di valenza penale; sicché non può esigersi quanto previsto in ambito penale (ove è richiesto un comportamento positivo quale l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato – in termini, da ultimo Cass. pen. Sez. 1^ 31.5.2024 n. 37081) ovvero quanto previsto dalle disposizioni in tema riabilitazione da parte di soggetti destinatari del cd. D.A.Spo. amministrativo, le quali àncorano la richiesta promanante dall’interessato all’osservanza di determinati stringenti presupposti quali l’adozione di condotte di ravvedimento operoso articolate in tre ipotesi tra loro alternative (art. 6 comma 8 bis della Legge n. 401/1989 come modificato dall’art. 13 del cd. “Decreto sicurezza bis” 14 giugno 2019 n. 53 convertito nella legge n. 77/2019). La riabilitazione in ambito sportivo, se da un lato comporta una valutazione rigorosa che valga a temperare l’ampia discrezionalità, dall’altro è essenzialmente proiettata verso il futuro e risponde a regole meno rigide e rispettose di ben altri parametri quali la gravità della violazione commessa, l’incidenza più o meno negativa del comportamento censurato sul prestigio e sul decoro della categoria; il sincero ravvedimento dell’interessato deducibile, in primo luogo, dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che, per qualità, concretezza e dedizione, faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva (CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023). Si verte in tema di istituto del tutto peculiare basato su un giudizio prognostico di tipo probabilistico, ben diverso da quello fondato su condotte virtuose effettivamente adottate, come accade in ambito penale o anche amministrativo. Si tratta di una potestà riabilitativa attribuita alla Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, analogamente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni, il cui comune denominatore è dato dall’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti (CFA, SS.UU. n. 5/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 58/2024-2025).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0012/CFA/2025-2026/C

Presidente: Toesello

Relatore: Grillo

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS; art. 179 CP

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1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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