Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni – particolari condizioni che facciano presumere che l’infrazione non sarà ripetuta – facoltà di desumere aliunde gli elementi

In tema di riabilitazione, è vero che la prova della sussistenza del presupposto di cui all’art. 42 CGS (c) “particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”) non può essere tratta dalle mere dichiarazioni del medesimo istante le quali, a tutto voler concedere, rivestono la natura di meri argomenti ad colorandum della fattispecie, è del pari innegabile che alla Corte è riconosciuta la facoltà di desumere aliunde gli elementi che, in via assolutamente prognostica, facciano ritenere sussistente il presupposto (CFA, SS.UU., n. 8/2025-2026).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0012/CFA/2025-2026/D

Presidente: Torsello

Relatore: Grillo

Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

Articoli

1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.

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