Processo sportivo in genere – principi generali – decisione - motivazione - necessità
Il difetto di motivazione di un provvedimento decisorio comporta la violazione di specifici parametri costituzionali (art. 111 Cost.), convenzionali (art. 6 CEDU) ed euro unitari (art. 47 CDFUE), oltreché di specifiche disposizioni eso (art. 2, comma 4, CGS CONI) ed endofederali (art. 44, comma 3, CGS). La presenza della motivazione costituisce un requisito indefettibile della decisione, tanto sul piano formale quanto su quello sostanziale, affinché la stessa possa conseguire le finalità che l’ordinamento le attribuisce, vale a dire quella di strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti e quella di strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento oggetto di gravame. L’obbligo di motivazione ha quindi funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso la motivazione dei provvedimenti è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto (Collegio di garanzia dello sport, SS. UU., n. 17/2019; CFA, SS. UU., n. 16/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 28/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025: CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, n. 101/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0013/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Mancini
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 2, comma 4, CGS CONI; art. 111 Cost.; art. 6 CEDU; art. 47 CDFUE
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.