Corte federale d’appello – determinazione della sanzione – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito - giudice di primo grado - motivazione - necessità

L’art. 12 del Codice di giustizia sportiva prescrive che gli organi di giustizia sportiva, nella determinazione della specie ed entità delle sanzioni, tengano conto della natura e della gravità dei fatti commessi. Pertanto (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; Collegio garanzia dello sport, SS.UU., n. 40/2023) la parte della decisione relativa alla determinazione concreta della sanzione deve essere congruamente motivata sulla base dei fatti accertati e della loro gravità. Anche la consolidata giurisprudenza penale prevede che la garanzia della proporzionalità e ragionevolezza della sanzione in astratto prevista dalla norma deve trovare corrispondenza, parallelamente, nelle decisioni del giudice sul caso concreto, di cui è elemento imprescindibile la motivazione (Cass. pen., Sez. feriale, 07/08/ 2012, n. 32158; Cass. Pen., Sez. IV, 18/06/2013, n. 27959; Cass. Pen., Sez. III, 08/04/2019, n. 42121; Cass. Pen., Sez. I, 07/10/2020, n. 800; Cass. Pen., Sez. II, 19/12/2023, n. 2002; Sez. I, 01/06/2023, n. 47354; CFA, n. 85/2024-2025) [nel caso di specie  la Corte ha ritenuto che fosse possibile ricostruire l’iter logico-giuridico-argomentativo seguito dal Giudice di prime cure nel pervenire alla determinazione della misura delle sanzioni irrogate, anche al fine di verificare se avesse valutato tutti gli elementi utili alla concreta determinazione della pena, dandone una corretta e logica interpretazione nel pervenire alla giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, SS. UU., n. 95/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86/2022-2023)].

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0013/CFA/2025-2026/G

Presidente: Torsello

Relatore: Mancini

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 106, comma 1 e 2, CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.

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