Corte federale d’appello – determinazione della sanzione – autonomia della valutazione - criteri
La Corte federale d’appello è legittimata a procedere ad un’autonoma valutazione di merito circa la correttezza o meno della quantificazione delle sanzioni operata dal Giudice di prime cure e alla loro eventuale, conseguente rideterminazione. Nel fare ciò la Corte federale, chiamata al difficile compito di svolgere funzione anche di giudice di equità (CFA, SS. UU., n. 63/2022-2023), deve attenersi, al pari degli altri organi di giustizia sportiva, ai criteri enucleati dagli artt. 12 e seguenti del Codice di giustizia sportiva. In primis, deve commisurare l’entità della sanzione alla gravità dell’illecito - nel quadro delle circostanze di fatto accertate - in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore della condotta e provvista di un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 41/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026). La sanzione irrogata deve essere altresì connotata dai caratteri di effettività ed afflittività, rivolti a perseguire l’obiettivo di evitare che la stessa risulti inutiliter data siccome inefficace o priva di conseguenze pratiche, in relazione ai suoi tempi e modalità di esecuzione. Tali principi devono essere sempre coordinati e temperati con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in un’ottica di contemperamento dei diversi interessi contrapposti. (CFA, Sez. I, n. 57/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 121/2024-2025; CFA, SS. UU., n. 4/2025-2026). La gravità dei fatti è il principale parametro di modulazione della misura delle sanzioni (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0013/CFA/2025-2026/I
Presidente: Torsello
Relatore: Mancini
Riferimenti normativi: art. 106, comma 1 e 2, CGS; art. 12 ss. CGS
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Art. 106 - Pronuncia della Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
2. La Corte federale di appello, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che l’organo di primo grado non ha provveduto su tutte le domande contenute nel reclamo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di primo grado o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia, per l’esame del merito, all’organo che ha emesso la decisione.
3. Con il reclamo non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso in primo grado.
4. Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni dalla adozione del dispositivo. Avverso il dispositivo non è proponibile reclamo al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La Corte federale di appello, se rileva che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli organi di giustizia sportiva, annulla senza rinvio la decisione e trasmette gli atti al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’organo federale competente.
Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.