Processo sportivo in genere – principi del processo sportivo - esame delle questioni – principio della “ragione più liquida”
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (in termini, da ultimo: Cass. civ., Sez. trib., 9 settembre 2022, n. 26634; Cons. Stato, Sez. VII, 25 agosto 2023, n. 7962), valido anche nell’ordinamento sportivo (da ultimo: Collegio di garanzia dello sport, Sez., II, n. 58/2025; si veda anche CFA., SS.UU., n. 47/2022-2023), il Collegio può prescindere dal vaglio dell’eccezione di inammissibilità del reclamo allorché l‘impugnazione è infondata nel merito.
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0014/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; artt. 24 e 111 Cost.;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.