Lega nazionale professionisti serie B-LNPB – formazione dei calendari – provvedimenti di modifica adottati dal Presidente di Lega – impugnazione – ammissibilità

L’art. 27, comma 1, dello Statuto della Lega nazionale professionisti serie B-LNPB attribuisce al Consiglio direttivo la formazione dei calendari delle competizioni ufficiali, salva l’approvazione dell’Assemblea. Il comma 2, ultimo periodo, dello stesso art. 27 dà al Presidente di Lega la facoltà di “disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. Secondo il primo periodo del comma 2, “[n]on è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”. Da tale ultima disposizione non consegue che i comunicati contestati siano inoppugnabili. Da un punto di vista formale, l’inammissibilità del reclamo appare riferita piuttosto al calendario formato dagli organi di Lega ordinariamente titolari della relativa competenza (Consiglio direttivo e Assemblea) e non anche ai provvedimenti di modifica adottati dal Presidente, che si pongono in deroga all’ordinario modulo organizzatorio. Ma soprattutto, in termini sostanziali, non è accettabile la tesi che nell’ordinamento federale esistano zone franche da qualunque controllo giustiziale, in contrasto con il generale diritto di azione riconosciuto ai soggetti del medesimo ordinamento dall’art. 47 CGS FIGC e dall’art. 6 CGS CONI. Il provvedimento monocratico di modifica del calendario, piuttosto, costituisce espressione di autonomia organizzativa, il cui esercizio può essere sindacato solo in caso di evidente irragionevolezza o ingiustizia. Tale conclusione si pone nel solco di una costante giurisprudenza del giudice amministrativo, e cioè che  “le determinazioni delle federazioni sportive [come pure, deve logicamente ritenersi, delle Leghe] sulla gestione dei campionati, la fissazione dei criteri e delle regole operative per lo svolgimento organizzato delle competizioni, le modalità di definizione ed elaborazione delle relative classifiche finali sono espressione della nella discrezionalità <<amministrativa>> degli organi dell'ordinamento sportivo, in ordine alla quale il sindacato giurisdizionale si può esplicare in un mero riscontro estrinseco di ragionevolezza e di esenzione da vizi logici” (Cons. Stato, Sez. V, 4 gennaio 2021, n. 53; Cons. Stato, Sez., V, 7 settembre 2018, n. 5281).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0014/CFA/2025-2026/B

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 27 Statuto LNPB; art. 47 CGS FIGC; art. 6 CGS CONI;

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