Lega nazionale professionisti serie B-LNPB – comunicati ufficiali n. 211/2025, n. 211/2025, n. 226/2025 - legittimità
Non sono illegittimi i comunicati ufficiali n. 211/2025 (con il quale il Presidente della Lega nazionale professionisti serie B ha preso atto dello stato del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Brescia e, tenuto conto dell’evidente impatto che l’irrogazione di punti di penalizzazione, come sanzione, avrebbe avuto sulla classifica finale del campionato, ha disposto il rinvio dei play-out già programmati); il comunicato ufficiale n. 224/2025 (con il quale il Presidente, alla luce degli sviluppi del procedimento disciplinare, ha comunicato le nuove date di svolgimento dei play-out, in applicazione del meccanismo di retrocessione delineato dal comunicato ufficiale n. 57/A della FIGC, in data 13 agosto 2024); il comunicato ufficiale n. 226/2025 (con il quale il Presidente, vista la rinunzia del Brescia al reclamo e la conseguente estinzione del giudizio dichiarata da queste Sezioni unite Corte federale d’appello con decisione n. 111/2024-2025, ha riprogrammato le date dei play-out.). Il Presidente della Lega, con tali comunicati ufficiali, ha inteso tutelare il preminente interesse alla regolarità del campionato. Se così non avesse fatto, i play-out per avventura svolti sarebbero stati a fortissimo rischio di inutilità e si sarebbero originate aspettative alla permanenza nel campionato di serie B potenzialmente destinate a essere frustrate, con evidente impatto sulla regolarità dei tornei e prevedibile accendersi di un complesso contenzioso. I play-out devono tenersi fra le squadre individuate in base all’assetto della classifica finale del campionato, con incidenza dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva, e non di quella determinata dai soli risultati di gioco (Coll. gar. sport, Sez. cons., parere n. 3/2019). (Nel caso di specie la Corte ha inoltre ritenuto che non dovesse applicarsi il disposto dell’art. 28, comma 1, dello Statuto, a detta del quale le gare non iniziate devono essere recuperate il giorno successivo a quello fissato. E ciò, sia perché la disposizione, letta sistematicamente, appare riferirsi ai casi in cui il mancato svolgimento della gara, non a caso equiparato alla interruzione, sia dovuto a eventi imprevisti e inaspettati, rilevati in prossimità dell’inizio, sia perché la lettera e) del comma fa salva le motivata, diversa decisione del Presidente, a fronte di circostanze straordinarie, quale è appunto quella che si è verificata).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0014/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 27 Statuto LNPB