Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza
I criteri che connotano gli indizi posti alla base di un’affermazione di responsabilità (anche) disciplinare, sono nel senso che essi devono essere gravi - ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum" – precisi - ossia specifici, univoci e non suscettibili di una diversa interpretazione altrettanto o maggiormente verosimile - nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri dati ed elementi certi: connotati questi che caratterizzano senz’altro l’insieme degli elementi posti a base della decisione qui reclamata. Lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione - né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È invece sufficiente un “confortevole convincimento” della violazione, a sua volta sostenuto da un grado di prova che superi la semplice valutazione della probabilità [pur potendo restare] comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare, insomma, si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0015/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.