Giudizio e responsabilità disciplinare - Codice di giustizia sportiva FIGC e altre fonti normative – rapporti – lacune del CGS– codice di procedura penale – applicabilità
Il richiamo a norme e principi del processo penale al fine di colmare eventuali lacune della giustizia sportiva non è eccezionale, in conseguenza della natura afflittiva delle sanzioni disciplinari e alla conseguente impossibilità di applicare ai giudizi sportivi disciplinari il diritto processuale civile, come previsto dall'art. 6, comma 2, CGS CONI. (CFA, SS.UU., n. 88/2022-2023). Il procedimento disciplinare sportivo è caratterizzato da una finalità tipicamente punitiva, in quanto ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell’associazione. Tale finalità si traduce in una giurisdizione di carattere oggettivo, affine alla giurisdizione del giudice penale, tesa all’accertamento della colpevolezza del soggetto. Tale giurisdizione si distingue profondamente da quella carattere soggettivo, che invece informa l’ordinario processo sportivo da ricorso, attivabile dai tesserati o dalle società interessate (art. 49 CGS), più affine alla giurisdizione del giudice civile e amministrativo. Pertanto, per i giudizi disciplinari sportivi avanti gli organi di giustizia sportiva, sembrano più pertinenti, in caso di lacuna normativa del Codice di giustizia, i principi e le disposizioni del codice di procedura penale in relazione alla struttura del relativo procedimento (CFA, Sezione consultiva, 18 febbraio 2020). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto di fare applicazione - ai sensi dell’art. 3, comma 4, CGS - dei principi del codice di procedura penale e, in particolare, all’art. 521, comma 1, c.p.p., secondo cui il giudice d’appello“può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del Tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.” Diversamente – ai sensi del comma 2 dello stesso articolo – “dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio …”. Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Cass., sez. 4^, sentenza n. 18366 dd. 10.05.2024). Analogamente, si è precisato che il giudice può pervenire ad una diversa qualificazione della fattispecie nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica “in peius” del trattamento sanzionatorio (Cass., sez. 6^, sentenza n. 11670 dd. 24.03.2025). Pertanto la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura federale)].
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0015/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Drigani
Riferimenti normativi: art. 3, comma 2; art. 3, comma 4, CGS; art. 6, comma 3, CGS CONI; art. 521, CPP
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Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.