Calciatore - risoluzione consensuale dei trasferimenti – premi previsti nell’originario accordo - solo se sono maturati

L’art. 103 bis delle N.O.I.F. che, in caso di risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo dispone che sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell’originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, presuppone che sono dovuti solo i premi e/o gli indennizzi che sono “nel frattempo maturati” (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che tale condizione non si fosse verificata, poiché la stagione sportiva non era ancora giunta al termine).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 001/CFA/2025-2026/B

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 103 bis NOIF;

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