Corte federale d’appello – revocazione e revisione –– art. 63 CGS – nuovi elementi – acquisibilità in momento successivo rispetto al termine per l’impugnazione – causa di forza maggiore – dimostrazione – necessità

Sul piano della prova, il soggetto ricorrente ex art. 63 CGS deve dimostrare inequivocabilmente che i nuovi elementi posti a sostegno della impugnazione siano stati acquisiti per cause di “forza maggiore” solo in momento successivo rispetto al termine per proporre l’impugnazione ordinaria.

In linea con la natura eccezionale del mezzo di impugnazione in argomento, l’art. 63 C.G.S. è costantemente interpretato dalla giurisprudenza federale in termini rigorosi quanto alla decisività dei fatti prima ignorati senza colpa. Si considera presupposto necessario per la proponibilità del rimedio straordinario, che la conoscenza del fatto revocatorio sia successiva al passaggio in giudicato della decisione (CFA, SS.UU. n. 63/2022-2023). In sostanza, deve essere portata all’attenzione dell’organo decidente l’oggettiva impossibilità di acquisire gli elementi a sostegno dell’istanza di revocazione della decisione in contestazione, nel termine “ordinario” suddetto. L’esperibilità del rimedio revocatorio richiede necessariamente l’insorgenza di fatti rimasti ignoti alla parte in pendenza del termine di impugnazione e di cui la parte abbia acquisito conoscenza successivamente alla formazione del giudicato. Incombe sul soggetto ricorrente ex art. 63 C.G.S. dimostrare inequivocabilmente che gli elementi posti a sostegno della impugnazione straordinaria sono divenuti conoscibili solo in momento successivo rispetto alla scadenza del termine per proporre l’impugnazione ordinaria. Pertanto, l’omesso esame di fatto decisivo acquista rilevanza solo se la mancata conoscenza del fatto stesso sia stata determinata da ragioni oggettive, e non già dall’inerzia della parte ricorrente. Una diversa interpretazione in merito alla “rigidità” dei presupposti del giudizio “rescindente”, determinerebbe altrimenti il rischio che il semplice rinvenimento di nuove opportunità istruttorie possa travolgere la certezza e definitività delle decisioni federali (CFA, SS.UU. n. 29/2023-2024).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0021/CFA/2025-2026/C

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 63 CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

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