Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - esercizio dell’azione disciplinare – atto di deferimento – incompleta allegazione degli atti – nullità del deferimento - lesione garanzie difensive - necessità
In tema di deferimento della Procura federale, il raffronto con la norma processuale penale di cui agli artt. 178 e 416 c.p.p. appare opportuno posto che l’atto di deferimento presenta significative similitudini con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico ministero nel processo penale cui può quindi essere equiparato. Secondo la giurisprudenza penale di legittimità non è causa di nullità della richiesta di rinvio a giudizio il mancato deposito da parte del P.M., unitamente all'atto di impulso processuale, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate, se l'incompleta allegazione degli atti non si traduce in una effettiva e concreta lesione delle prerogative difensive, derivando da tale omissione solo l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, degli atti non trasmessi (Cass. Pen. Sez. 6^ 17.6.2015 n. 39114).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/B
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 125 CGS; artt. 178 e 416 CPP
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Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.