Settore tecnico – allenatore – attività di Settore giovanile e scolastico - abilitazione – necessità
L’allenatore della squadra delle società che svolge attività di Settore giovanile e scolastico deve essere iscritto all'Albo del Settore Tecnico. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse valere a difesa degli incolpati la circostanza che costoro fossero iscritti come dirigenti accompagnatori mentre il ruolo di allenatori era svolto da altri soggetti. Ciò che conta ai fini dell’accertamento della responsabilità è l’esercizio in concreto di tale attività che deve essere indispensabilmente collegato al possesso del relativo titolo abilitativo. Un soggetto il quale sia iscritto nei quadri societari come dirigente accompagnatore e di fatto svolga nel corso dell’attività infrasettimanale e in occasione delle singole gare, la funzione di allenatore senza il possesso del titolo vale ad integrare l’illecito. La Corte ha ritenuto altresì che non potesse assumere rilevanza il fatto che entrambi gli incolpati avessero chiesto, senza esito, di essere iscritti al corso per conseguire l’abilitazione allenatori perché è esclusivo interesse dell’aspirante allenatore iscriversi al corso).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/C
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 23 NOIF; art. 39 lett. Ga) e Gb), Regolamento del Settore tecnico;
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Art. 23 - Dichiarazioni lesive
1. Ai soggetti dell'ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.
2. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.
3. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica. Nei casi più gravi, si applicano anche le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere f), g), h).
4. Nella determinazione dell’entità della sanzione sono valutate:
a) la gravità, le modalità e l’idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all’istituzione federale o a indurre situazioni di pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza di altre persone;
b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante;
c) la circostanza che le dichiarazioni siano comunque volte a negare o a mettere in dubbio la regolarità delle gare o dei campionati, l’imparzialità degli ufficiali di gara, dei componenti degli organi tecnici arbitrali e dei componenti degli organi di giustizia sportiva nonchè la correttezza delle procedure di designazione.
5. La società è responsabile, ai sensi dell’art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
6. La società è punita, ai sensi dell’art. 6, con una ammenda pari a quella applicata all’autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo. In casi eccezionali, la pubblica dissociazione può costituire esimente.