Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – violazione - quando sussiste - incertezza sull'oggetto dell'addebito - effettivo pregiudizio alla difesa - necessità
La violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione (Cass. Pen., SS.UU., 15.7.2010 n. 36551; Cass. Pen., SS.UU., Sez. 3^ 4.2.2021 n. 7146) si configura “quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi.” Deve quindi trattarsi di una lesione in concreto del diritto di difesa la quale si verifica solo quando il fatto in contestazione subisca una modifica tale da configurare incertezza sull'oggetto dell'addebito, con conseguente ricaduta sui diritti della difesa che vengono per ciò pregiudicati. Secondo il costante indirizzo della S.C. “L'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto, puramente letterale, fra contestazione e decisione perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'incolpato, attraverso l'iter del procedimento, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi”. Le suddette regole ermeneutiche, certamente applicabili nel processo disciplinare sportivo, sono state ripetutamente richiamate dalla giurisprudenza della Corte federale (CFA, SS.UU., n. 103/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2021-2022), posto che nel processo sportivo disciplinare, la violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e decisione si verifica quando l'organo di giustizia si pronuncia su una questione o su un fatto diverso rispetto a quello effettivamente contestato, ovvero procede ad una diversa qualificazione giuridica, ledendo il diritto di difesa dell'incolpato. In tanto potrà parlarsi di rilevanza della violazione in quanto questa determini un effettivo pregiudizio alla possibilità di difendersi del soggetto incolpato. La sussistenza di tale vizio finisce quindi per integrare il vizio di motivazione il quale presuppone per sua natura l’esistenza di un decisum (CFA, SS.UU., n. 95/2019-2020) sia pure difforme dalla contestazione mossa, ed assurge a vizio della decisione soltanto quando abbia arrecato concreto pregiudizio al diritto di difesa (CFA, SS.UU. n. 103/2020-2021).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/D
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 125 CGS; art. 44 del CGS;
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.