Corte federale d’appello – vizi della decisione impugnata – vizio di ultrapetizione – quando sussiste
Il vizio di ultrapetizione, in violazione dell’art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) il quale si configura quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. Civ. Sez. 5^ 10.1.2025 n. 644; conforme Sez. 2^ 21.3.2019 n. 8048; Collegio garanzia dello sport, Sez. IV, n. 12/2024; CFA, Sez. I, n. 58/2020-2021).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 44, comma 3, CGS; art. 106, comma 2, terzo periodo, CGS; art. 112 CPC
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.