Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento - contenuto - descrizione dei fatti – è funzionale all’instaurazione del contraddittorio - mancata indicazione degli articoli violati - rilevanza – limiti

L’art. 125, comma 4, CGS FIGC, regolamenta i contenuti imprescindibili dell’atto di deferimento. Tale articolo descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che nello stesso sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta (CFA, SS.UU. n. 71/2021-2022). La chiara indicazione – nel suo nucleo materiale – della condotta addebitata, in uno con la formale manifestazione della volontà di far derivare da essa l'eventuale responsabilità disciplinare dell’incolpato, costituiscono elementi necessari e sufficienti ai fini della contestazione dell’accusa; ciò che rileva, infatti, è la compiuta descrizione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non l'indicazione degli articoli che si assumono violati, a meno che, dalla mancata o inesatta indicazione della norma, derivi incertezza sul contenuto dell’addebito, tale da compromettere il diritto di difesa (CFA, SS.UU., n. 55/2019-2020). Se è vero che la conoscenza della norma sostanziale che si assume violata è assolutamente fondamentale per evitare il pregiudizio del diritto di difesa e che il deferimento ex art. 125 CGS FIGC non può considerarsi alla stregua di una formula aperta cui ricollegare ogni possibile violazione di norme, sulla base del principio iura novit curia (CFA, SS.UU. 71/2021-2022), è del pari vero che la contestazione deve porre l’incolpato in grado di conoscere di cosa viene accusato e soprattutto che la decisione adottata dal giudice disciplinare sia corrispondente alle accuse formulate. 

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/F

Presidente: Torsello

Relatore: Grillo

Riferimenti normativi: art. 125 CGS; art. 44 del CGS

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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