Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni - Settore tecnico – Regolamento Settore tecnico – divieto di proselitismo - attività di pressione – non occorre – comportamenti diretti ad influire sull’altrui volontà
Il cd. “proselitismo” si sostanzia in comportamenti che, anche senza assurgere al livello di “pressione” (se tale espressione sia intesa come esercizio di forza o di autorità), siano specificamente diretti ad influire sull’altrui volontà e consistenti nel trasmettere all’interlocutore il proprio convincimento circa la bontà della scelta prospettata, ovvero di condotte strumentali al trasferimento degli atleti sia mediante atti di persuasione rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell’adesione alla nuova società sportiva, sia prodigandosi in un’opera di promozione finalizzata ad ottenere il favore dei soggetti cui è diretta, che sia sorretta, per attirare il consenso, dalla promessa di vantaggi materiali o professionali, da prospettive di miglioramento della situazione personale e professionale del calciatore fatto oggetto di attenzione, come anche, al contrario, che si avvalga di espressioni denigratorie sull’organizzazione o sulle qualità tecniche della società di provenienza”; ancora SS.UU. 0083/CFA 2022-2023, in cui viene spiegata la ratio della norma consistente “nell’esigenza di evitare indebite commistioni di ruoli e, soprattutto, conflitti di interessi fra tesserati o, comunque, tra soggetti che operano nell’ordinamento federale, così come la finalità di protezione della libertà dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore (CFA, SS.UU., n. 101/2023-2024). Le condotte di “proselitismo” possono essere modulate in modo variegato secondo le diverse circostanze fattuali, temporali e logistiche e vanno tutte comunque sussunte sotto lo schema punitivo dell’art. 4, comma 1, CGS FIGC. (Nel caso di specie la Corte federale ha ritenuto che le condotte formalmente contestate potessero essere ricondotte al fenomeno del proselitismo calcistico, salvo poi ad essere inquadrate formalmente nella violazione delle disposizioni contenute nella lettera n) del C.U. n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore giovanile e scolastico).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0022/CFA/2025-2026/G
Presidente: Torsello
Relatore: Grillo
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3, Regolamento Settore tecnico; C.U. n. 1 del 7 luglio 2023 del Settore giovanile e scolastico