Corte federale d’appello - giudizio – domande e eccezioni – decisione di primo grado che ha deciso espressamente su una eccezione – mancanza di reclamo incidentale - decadenza dalla eccezione
Nei giudizi che si svolgono innanzi agli organi federali trova applicazione la regola generale di cui agli artt. 346 CPC e 101, comma 2, c.p.a. Ne deriva che, allorquando una domanda o eccezione sollevata in primo grado sia stata respinta dal Tribunale, è necessario proporre autonomo e tempestivo reclamo contro tale capo della decisione sfavorevole, non essendo consentito riproporre l’eccezione con la memoria difensiva (CFA, Sez. I, n. 13/2025-2026). Del resto, l’art. 49, comma 11, CGS FIGC dispone espressamente che «la parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o reclamo ritualmente proposto da altre parti» (CFA, Sez. IV, n. 16/2020-2021; CFA, Sez. IV. n. 50/2020-2021; CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021; CFA, n. 5/2022-2023; CFA, SS. UU., n. 109/2023-2024).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0023/CFA/2025-2026/A
Presidente: Giordano
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 346 CPC; art. 101, comma 2, CPA; art. 49, comma 11, CGS
Articoli
Art. 11 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare
1. Comportano l'applicazione della sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, della sanzione della inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale e della sanzione della squalifica a carico del calciatore:
a) le infrazioni al divieto di prendere parte a più di una gara ufficiale nello stesso giorno;
b) le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, salvo quanto previsto dall'art. 10, commi 6 e 7 e purché si tratti di calciatori o soggetti il cui tesseramento sia stato considerato valido per la società utilizzante;
c) le infrazioni agli obblighi che comportano soltanto adempimenti formali.
3. Alla società che fa partecipare alla gara un calciatore al quale la Federazione ha revocato il tesseramento per effetto di irregolarità imputabile alla stessa società, si applica la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui partecipa tale calciatore.