Corte federale d’appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità – limiti

La disposizione di cui all’art. 103, comma 1, CGS FIGC – secondo la quale, fino a tre giorni prima della data fissata per l’udienza, le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti – «deve essere ragionevolmente intesa nel senso che lo spirare di quel termine cristallizza l’oggetto del contendere, fissando definitivamente il petitum e la causa petendi e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui può chiedersi l’ammissione. Ciò in omaggio al diritto di difesa, al principio della parità delle armi e del contraddittorio, al fine di realizzare il giusto processo sportivo e assicurare la ragionevole durata del procedimento nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale (così come sancito dai commi 1 e 2 dell’art. 44 del Codice di giustizia sportiva)» (CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024). La scadenza di tale termine non può certo precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, costituzione che può avvenire finanche direttamente e oralmente nell’udienza di trattazione del reclamo; ma in tal caso, in detta udienza, «potranno essere svolte mere difese, senza sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere» (CFA, Sez. I, n. 49/20212022; CFA, Sez. I, 59/2021- 2022; CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022). [(Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, pur essendo da considerare regolare la costituzione perfezionata mediante il deposito di memoria difensiva il giorno prima dell’udienza di trattazione, nondimeno le relative difese non potessero ampliare l’oggetto della cognizione portata all’esame del giudice di appello con il tempestivo reclamo della Procura federale né potessero allargare il quadro probatorio con il deposito di nuovi documenti o l’articolazione di nuove richieste istruttorie, perché attività tardive. Le eccezioni e le conseguenti domande spiegate in via principale, infatti, non riguardavano il quantum (la dosimetria della sanzione inflitta al sodalizio sportivo), e quindi non erano riferite al capo della decisione gravato dalla Parte reclamante, ma riguardano l’an (l’affermazione di responsabilità della società stessa), e dunque si riferivano ad un capo della decisione non impugnato dalla Procura federale e rispetto al quale vi era stata soccombenza: si trattava di eccezioni e domande non genericamente riproponibili mediante la memoria difensiva, ma di doglianze che, per evitare la formazione del giudicato sul punto, dovevano essere fatte valere con specifici motivi di gravame avverso la decisione del Giudice di prime cure per mezzo di un autonomo reclamo in termini)].

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0023/CFA/2025-2026/C

Presidente: Giordano

Relatore: Landi

Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, CGS

Articoli

1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

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