Sanzioni disciplinari – circostanze attenuanti – reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui - caratteri

L’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC, ovverosia l’«aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui», riecheggia – sebbene con alcune indiscutibili specificità – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2, c.p., ovverosia l’«aver reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui». Secondo la giurisprudenza penale, riferibile, con i necessari adeguamenti, anche all’azione disciplinare sportiva (CFA, Sez. I, n. 117/2023-2024), il carattere «ingiusto» del comportamento o fatto altrui «deve essere considerato in base a parametri oggettivi» (v. Cass. pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021); inoltre, non deve trattarsi di un mero pretesto, ma dalle circostanze del caso concreto deve emergere che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto ha commesso l’illecito (Cass. pen., Sez. I, n. 21409/2019). Inoltre, anche quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira («un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori» : ex multis, Cass. pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito all’attenuante del CGS, per la quale rileva l’immediatezza della reazione. In terzo luogo, è essenziale il rapporto di «causalità psichica» tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Con riguardo a quest’ultimo aspetto, «la sussistenza di un rapporto di adeguatezza o proporzionalità tra fatto ingiusto e reazione costituisce significativo indicatore di una relazione di causalità psicologica fra di essi, imprescindibile ai fini della distinzione fra i casi in cui il fatto ingiusto altrui sia solo occasione o pretesto per l’azione violenta dai casi in cui il fatto ingiusto altrui sia stato effettivamente la causa dello stato d’ira e della reazione violenta» (in tal senso, da ultimo, Cass. pen., Sez. V, n. 15235/2025). Da altro punto di vista, l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a, CGS FIGC presuppone che chi commette l’offesa riconosca lealmente la propria colpevolezza, sia pure adducendo tutte le giustificazioni che accompagnano la richiesta di mitigazione della sanzione, e dunque non è applicabile a chi invece neghi in giudizio di aver commesso i fatti contestati e invochi, contraddittoriamente, l’esimente della provocazione (CFA, Sez. I, n. 75/2024-2025).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0023/CFA/2025-2026/E

Presidente: Giordano

Relatore: Landi

Riferimenti normativi: art. 13, comma 1, lett. a), CGS; art. 62, n. 2) CP

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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