Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze attenuanti - ammissione di responsabilità - collaborazione degli incolpati - requisiti congiunti
L'art. 128 CGS prevede che i requisiti di "ammissione di responsabilità" e di "collaborazione" debbano sussistere congiuntamente perché possa operare la riduzione della sanzione o la sua commutazione in prescrizioni alternative ovvero ancora la sua determinazione in via equitativa (CFA, SS.UU., n. 91/2022-2023). Inoltre «la “collaborazione” dell’incolpato può essere riconosciuta solo quando all’ammissione delle proprie responsabilità si aggiunga una collaborazione che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità» (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 101/2024-2025).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0023/CFA/2025-2026/F
Presidente: Giordano
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 128 CGS
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Art. 128 - Collaborazione degli incolpati
1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.