Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – disciplina – codice di procedura civile – art. 244 CPC – ammissibilità della prova – principi generali
Seppur con i dovuti adattamenti legati alle specificità del giudizio sportivo, le disposizioni del Codice di procedura civile integrano il rito regolato dal CGS FIGC per tutto quanto per quanto ivi non previsto (arg. ex art. 2, comma 6, Codice CONI). In tale prospettiva, l’art. 244 c.p.c. dispone che la prova per testi «deve essere edotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata». Anche nel giudizio sportivo, quindi, la deduzione della prova testimoniale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma deve essere veicolata mediante l’indicazione specifica delle persone da ascoltare e dei fatti che si mira a provare. Ciò al duplice scopo di consentire, al giudice, la valutazione della concludenza della prova e, alla controparte, la preparazione di adeguata difesa. Né la prova testimoniale può esse capitolata in termini negativi (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022). (Nel caso di specie la Corte ha rigettato la prova testimoniale non soltanto perché ultronea, ma ancor prima perché inammissibile per come formulata, in quanto formulata per specifici capitoli di prova e/o volta a riferire su circostanze negative (“il non aver udito”).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0027/CFA/2025-2026/B
Presidente: Castiglia
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, Codice CONI; art. 60 CGS; art. 244 CPC
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Art. 60 - Testimonianza
1. La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
2. Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell’organo di giustizia.
3. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
4. L'organo giudicante decide sull’esame dei testimoni proposti dalle parti.
5. La testimonianza ha luogo in udienza.
6. Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.