Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio – cd. confortevole convincimento - sufficienza
Nel sistema della giustizia sportiva, l’esigenza di prevenire – prima ancora che reprimere – ogni condotta che possa attentare ai valori di lealtà, correttezza e probità che devono informare “ogni rapporto riferibile all’attività sportiva” (art. 4, comma 1, CGS FIGC) si traduce, sul piano probatorio, in un sistema di responsabilità disciplinare che, seppur non rimesso a meri calcoli probabilistici, è chiamato a spiegare la sua autorità sanzionatoria tutte le volte nelle quali le emergenze processuali – anche di sola natura indiziaria – siano tali da suffragare un «confortevole convincimento» della violazione (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024). Pertanto, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, ancor più se connotata da tratti discriminatori come nel caso previsto e punito dall’art. 28 CGS FIGC, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi bastevole la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, la quale ben può essere attinta dal riscontro obiettivo di indizi gravi, precisi e concordanti (CFA, Sez. I, n. 14/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0027/CFA/2025-2026/D
Presidente: Castiglia
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 44 CGS; art. 29 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 29 - Esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori
1. La società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze:
a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;
b) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore;
c) la società ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della società di tecnologie di video-sorveglianza;
d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;
e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28 è attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.