Giudizio e responsabilità disciplinare – apprezzamento del giudice – rilevanza – elementi probatori – valutazione complessiva
Seppur alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre attinte de relato, possono assumere rilievo ai fini della decisione allorquando restituiscano un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali, ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0027/CFA/2025-2026/G
Presidente: Castiglia
Relatore: Landi
Riferimenti normativi: art. 44 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.