Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS – fatti conoscibili del direttore di gara – piena prova - esclusione

In tema di referto arbitrale, è da escludere che esso costituisca piena prova che i fatti non sono avvenuti allorché i fatti evidenziati siano tali da dover essere posti necessariamente a cognizione del direttore di gara. Nell’ordinamento sportivo, a fronte della regola generale di cui all’art. 57, comma 1, CGS (“Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”), che è espressione di un principio generale di tutti gli ordinamenti processuali moderni, vige una regola eccezionale, di cui all’art. 61, comma 1 (“I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”) dove si attribuisce unicamente a determinati atti il valore di piena prova. Il rapporto tra le due disposizioni è quello tra regola ed eccezione e ne implica quindi un attento governo, proprio per evitare usi distorti incidenti sul principio probatorio. Proprio l’allargamento del campo di cognizione del direttore di gara in relazione ai fatti che il direttore di gara avrebbe dovuto conoscere, determina uno stravolgimento della regola. In tal modo, la disposizione eccezionale amplia l’area di sua applicazione a detrimento della regola generale del libero convincimento del giudice, per cui diventano oggetto di prova piena non solo fatti conosciuti ma anche fatti teoricamente conoscibili. La disposizione eccezionale, che ha un senso in relazione ad eventi direttamente conosciuti dal direttore di gara e giustifica così il suo regime probatorio pieno, diventerebbe evanescente, non agganciata ad una cognizione sensoriale ma ad una deontica, del tutto teorica. È una ricostruzione quindi da avversare con forza, per il suo inconciliabile contrasto con i principi che governano il diritto processuale moderno. La ricostruzione può trovare un più limitato ambito applicativo qualora sia più propriamente limitata ad evidenziare come la mancata conoscenza di un fatto in capo al direttore di gara sia elemento valutabile nel più generale concetto del libero convincimento del giudice).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 002/CFA/2025-2026/B

Presidente: Torsello

Relatore: Sabatino

Riferimenti normativi: art. 61, comma 1, CGS; art. 57, comma 1, CGS;

Articoli

1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.
4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:
a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.
5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Salva in pdf