Corte federale d’appello – revocazione e revisione – art. 63 CGS - revisione – inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile - oggettiva incompatibilità tra i fatti storici a fondamento delle due decisioni
La revisione costituisce il rimedio che l’ordinamento processuale appresta per porre soluzione allo iato emergente fra verità processuale e verità storica quanto all’accertamento del fatto, messo a nudo da elementi sopravvenuti al passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Il concetto di inconciliabilità tra decisioni irrevocabili deve essere inteso con riferimento all’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 11/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 21/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice di secondo grado che dichiarava l’inammissibilità per tardività del reclamo non recasse alcun accertamento del fatto, in senso proprio, ma un mero giudicato formale e non un giudicato sostanziale, non comportando alcun accertamento del merito né alcun accertamento del fatto oggetto della domanda).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 005/CFA/2025-2026/E
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. b), CGS
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.