Corte federale d’appello – Collegio di garanzia dello sport – giudizio di rinvio – processo civile – applicabilità – principi applicabili
L’articolo 2, comma 6, dei Principi di giustizia sportiva, adottati con deliberazione n. 1616 del Consiglio Nazionale CONI del 26 ottobre 2018, a tenore del quale, “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. In difetto di una specifica disciplina del giudizio di rinvio nella normativa sportiva - tratteggiata solo per essenzialità dall’art. 12-bis, comma 3, dello Statuto del CONI, e dall’art. 38, comma 3, del CGS CONI (sul quale è ricalcata la disposizione dell’art. 110, comma 3, del CGS FIGC) - l’esegesi degli organi di giustizia federale è stata tralatiziamente condotta alla stregua dei principi affermati in sede nomofilattica dalla Corte di cassazione relativamente alle disposizioni di cui agli artt. 384 e 394 del Codice di procedura civile. Alla stregua di tali principi, segnatamente, il giudizio di rinvio è configurato dall'articolo 384 c.p.c. come un giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, salve le eccezioni previste dalla stessa norma (comma 2). In particolare, in ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (v. Cass. civ., Sez. I, 23.6.2023, n. 18031). Ed ancora: “I principi espressi dal giudice di legittimità nelle sentenze di cassazione con rinvio per (o anche per) violazione di legge, non sono mere enunciazioni teoriche ad applicazione solo eventuale, ma devono indefettibilmente trovare applicazione concreta nel successivo giudizio di rinvio, giacché la pronuncia della Corte di cassazione vincola non solo al principio affermato ma anche ai relativi presupposti di fatto. Il giudice del rinvio, quindi, deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti, acquisiti al processo, costituenti il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, atteso che il riesame di essi verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della pronuncia di cassazione in contrasto con il principio della loro intangibilità” (v. Cass. civ., Sez. I, 25.2.2009, n. 4587). Anche nell’ipotesi in cui l’annullamento sia stato disposto per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (v. Cass. civ., Sez. III, 4.10.2018, n. 24200). Sul tema, lo stesso Collegio di Garanzia dello sport ha affermato che “ in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto …. (omissis), il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (così la decisione del 19-28.11.2018, n. 76/2018, con richiamo a Cass. civ., Sez. trib., ove si afferma che “Nell'ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti in fatto…”). Tali principi costituiscono il portato interpretativo della fondamentale disposizione contenuta nell’art. 384, comma 2, c.p.c., novellato sul punto dall’art. 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che impone al giudice del rinvio di “uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte”. In definitiva, la pronuncia cassatoria “non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi” (v. Cass. civ., Sez. II, 29.10.2018, n. 27343), essendo invece egli tenuto ad attenersi “comunque” a quanto statuito dalla Corte di legittimità, il cui omologo nell’ambito dell’ordinamento sportivo è rappresentato dal Collegio di Garanzia dello Sport, quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva. Nel caso di cassazione per vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come nei motivi del ricorso che ci occupa, il giudice di rinvio è senz'altro vincolato a ritenere decisivo il fatto, così valutato dalla S.C. e, con esso, la sua natura oramai accertata di presupposto logico” (così Cass. civ., Sez. III, 13.11.2024, n. 29319).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 007/CFA/2025-2026/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 2, comma 6, Principi di giustizia sportiva CONI; art. 384 e art. 394 CPC