Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – condanna alle spese per lite temeraria – solo in caso di proposizione di una lite
Secondo l’art. 10 del CGS CONI, rubricato “Condanna alle spese per lite temeraria”, “Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell’altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale”. La formulazione della norma è tale da predicare il suo campo di applicazione unicamente ai casi in cui la parte risultata soccombente abbia “proposto” una lite che venga giudicata come temeraria, presupponendo dunque l’edizione di un atto di iniziativa processuale infondato nei termini di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave. Per contro, non appare neppure contemplata l’ipotesi della “resistenza” temeraria. Analoghe considerazioni possono svolgersi per le spese relative al giudizio di rinvio, stante l’analoga disposizione di cui all’art. 55 CGS FIGC, secondo cui “Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale”. La previsione federale, ricalcata su quella del CONI, è più dettagliata con riferimento alle ulteriori ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza dell’atto di iniziativa processuale, ma non se ne discosta nella sostanza (nel caso di specie la Corte ha comunque escluso l’applicabilità di tali disposizioni, ritenendo di compensare le spese di giudizio, per la controvertibilità delle questioni e gli esiti alterni scaturiti dai vari gradi di giudizio).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 007/CFA/2025-2026/C
Presidente: Mazzoni
Relatore: Marchese
Riferimenti normativi: art. 10 del CGS CONI; art. 55, comma 1, CGS; art. 92 CPC
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Art. 55 - Condanna alle spese
1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.