Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva – accesso al Collegio di garanzia dello sport - giudizio di rinvio – restituzione del contributo – assenza di previsione

In sede di giudizio di rinvio, in tema di contributo versato dal ricorrente per l’accesso al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI, la disposizione applicabile è quella dettata dall’art. 7 del CGS CONI: “Ogni Federazione determina, a parziale copertura dei costi di gestione, la misura del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia. Il contributo non deve essere tale da rendere eccessivamente oneroso l’accesso ai servizi di giustizia. Con delibera della Giunta Nazionale del Coni è fissata la misura massima del contributo, eventualmente differenziato per Federazione e tipologia di controversia. Modalità e termini di versamento, condizioni di ripetibilità del contributo nonché di eventuali depositi cauzionali previsti sono determinati da ogni Federazione con i rispettivi regolamenti di giustizia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni”. Si tratta di una previsione volta a dettare i principi essenziali ai quali le federazioni devono attenersi nella disciplina dell’istituto e, per quanto riguarda l’accesso al servizio di giustizia del CONI, la norma rimanda a sé stessa, senza ulteriori disposizioni di dettaglio. In difetto di un’espressa previsione, non può farsi luogo alla restituzione del contributo, che non discende da alcun principio generale dell’ordinamento sportivo, rinvenendosi anzi un argomento contrario proprio nella disposizione di cui all’art. 7, comma 2, del CGS CONI, che demanda alle federazioni, tra l’altro, di determinare proprio le condizioni di ripetibilità del contributo, segno evidente della necessità di una specifica disciplina dell’istituto, assente nella normativa confederale. Né, in ragione del carattere sovraordinato del CGS adottato dal CONI, quale “Confederazione delle federazioni sportive nazionali” (art. 1 dello Statuto), sarebbe possibile all’interprete integrarne il contenuto in via analogica, attingendo dalle sottordinate discipline federali, pena la violazione della gerarchia delle fonti normative.

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 007/CFA/2025-2026/D

Presidente: Mazzoni

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 7 CGS CONI

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