Riabilitazione – art. 42 CGS - condizioni –
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre che: “a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. Tali condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; relativamente alla condizione di cui alla lettera c), il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità (CFA, SS.UU., n. 22/2020-2021).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 008/CFA/2025-2026/A
Presidente: Torsello
Relatore: Torsello
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS
Articoli
Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.