Processo sportivo in genere – principi generali – principio del giusto processo

Il giusto processo sportivo – cui strettamente si collega il diritto di difesa - rappresenta un principio cardine (anche) del sistema di giustizia sportiva che, oltre a garantire il rispetto delle regole, assicura ai soggetti coinvolti il diritto ad una procedura equa, imparziale e tempestiva. Esso è espresso dall’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia del CONI secondo cui “Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.”, e dall’ art. 44, comma 1, del Codice di giustizia FIGC secondo cui “Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.”. In tali disposizioni appare evidente il richiamo ai principi del giusto processo contenuti nell’art. 111 della Costituzione, così come modificato dall’art. 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (v. art. 111, comma 1: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”),  principio che costituisce oggi l’archetipo costituzionale del processo – di tutti i processi - nel quale hanno preso forma garanzie già riconosciute nell’art. 6 CEDU ed ulteriormente ribadite nel prosieguo nell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea (c.d. Carta di Nizza del 7 dicembre 2000). 5.3

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 100/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, del CGS CONI; art. 44, comma 1, CGS; art. 111 Cost.

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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