Comportamenti discriminatori - art. 28 CGS - art. 2 dello Statuto FIGC – ratio – nozione di comportamento discriminatorio – mera espressione offensiva o ingiuriosa - distinzione

Le disposizioni di cui all’art. 2 dello Statuto della FIGC e quella di cui all’art. 28 CGS sono volte a reprimere comportamenti che determinino una compromissione della personalità dell’uomo come singolo e come soggetto di comunità e ledano il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021). Ne consegue – in coerenza con quanto specificamente previsto nell’ordinamento sportivo internazionale – che il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, e la condotta discriminatoria, sanzionabile invece ai sensi dell’articolo 28, comma 1, del Codice stesso, risiede nel fatto che la fattispecie della discriminazione è integrata allorché l’espressione offensiva o ingiuriosa mira specificamente a ledere il decoro, la dignità o l’onore della persona o del gruppo cui è indirizzata in ragione della loro diversità per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine anche etnica, di condizione personale o sociale.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 101/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 2 dello Statuto FIGC; art. 28 CGS; art. 4 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

1. Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2. Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.
3. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che commettono una violazione di cui al comma 1, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d). Qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti, possono essere inflitte, anche congiuntamente e disgiuntamente tra loro, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere e), f), g), i), m). In caso di violazione successiva alla prima, oltre all’ammenda di almeno euro 50.000,00 per le società professionistiche e di almeno euro 1.000,00 per le società dilettantistiche, si applicano, congiuntamente o disgiuntamente tra loro, tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, la sanzione della perdita della gara e le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), i), m).
5. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che in qualunque modo possono contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscono apologia. La responsabilità della società concorre con quella del singolo dirigente, tesserato, socio e non socio di cui all'art. 2, comma 2. Per tali violazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Prima dell'inizio della gara, la società avverte il pubblico delle sanzioni previste a carico della stessa società in conseguenza a comportamenti discriminatori posti in essere da parte dei sostenitori. Alla violazione della presente disposizione si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
7. Gli organi di giustizia sportiva possono sospendere la esecuzione delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 8, comma 1, lett. d), e), f), inflitte alla società in applicazione del comma 4. Con la sospensione della esecuzione della sanzione, gli organi di giustizia sportiva sottopongono la società ad un periodo di prova di un anno. Se durante il periodo di prova, la società incorre nella stessa violazione, la sospensione è revocata e la sanzione si applica in aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

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