Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze attenuanti - ammissione di responsabilità – collaborazione - requisiti congiunti

L’art.128 CGS, che disciplina la collaborazione degli incolpati, prevede che, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; tale riduzione può essere estesa anche alle società. Il tenore letterale della norma induce a ritenere che l’impiego della congiunzione “e” fra la locuzione “ammissione di responsabilità” e “collaborazione” implica che i due requisiti richiesti per la riduzione della sanzione debbano essere presenti congiuntamente, quindi all’ammissione delle proprie responsabilità debba aggiungersi una collaborazione, concetto diverso da quello di confessione, che implica quantomeno un aiuto agli organi inquirenti nell’accertamento delle responsabilità e quindi un contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all’accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note. (CFA, Sez. I, n. 15/2022-2023).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 101/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 128 CGS

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1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità.

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