Processo sportivo in genere – principi generali – ricorso ad istituti esterni - lacuna dell’ordinamento sportivo - necessità
Il sistema di giustizia sportiva, come ogni sistema processuale, si fonda su una tendenziale completezza, individuando in sé i propri istituti e rinviando ad altre fonti solo in modo residuale. Tale impostazione positiva, rinvenibile in ogni codice processuale, è testuale nell’art. 3 CGS, recante “Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative”, dove si prevede che “in assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.” Il ricorso a istituti esterni al CGS, sia in via interpretativa sia in via suppletiva, presuppone quindi una lacuna da colmare nel codice stesso e, quindi, una struttura argomentativa che si fondi su una pluralità di passaggi, il primo dei quali è il riconoscimento di una lacuna disciplinare (ossia la “assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali”). Qualora ciò non avvenga, è proprio l’autonomia della giustizia sportiva che si oppone alla possibilità di estendere analogicamente, sic et simpliciter, le ragioni del diritto processuale penale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 102/CFA/2024-2025/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Sabatino
Riferimenti normativi: art. 3 CGS
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.