Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti – recidiva – art. 18 CGS; comma 1 e comma 2 - differenze
La disposizione di cui all’art. 18 del CGS in tema di recidiva, individua presupposti e conseguenze dei diversi casi regolati nei due commi che la compongono. Nel primo comma, il presupposto è l’aver subito “una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali” e che lo stesso soggetto riceva un’altra sanzione “per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva”; la conseguenza è l’applicazione di un “aumento di pena”; nel secondo caso, il presupposto è la “condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m)” e che il soggetto commetta un’ulteriore “infrazione” (termine questo non usato nel primo comma); la conseguenza è l’applicazione della recidiva “anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva”. Si tratta di situazioni del tutto distinte, dove sono ben marcate più differenze, soprattutto una di carattere temporale molto netto. Nella fattispecie di cui al primo comma, tutto si conclude nella stessa stagione sportiva, viene richiesta la preesistenza unicamente di una sanzione (e non una condanna) e la recidiva impone solo che si tratti di fatti della stessa natura; nella fattispecie del secondo comma, la rilevanza del fatto si estende anche alla stagione successiva e questa valenza ulteriore è compensata da un maggior rigore nella predeterminazione del fatto rilevante, ridotto in termine di tipicità e qualificato dall’essere stato accertato da una ‘condanna’. Nei limiti in cui una fattispecie sanzionatoria può essere sussunta in una struttura formale assimilabile ad un sillogismo, ci si trova di fronte costruzioni integralmente diverse tra il primo e il secondo comma, sia nelle premesse che nella conclusione, senza la possibilità di commistione di elementi dell’una e dell’altra fattispecie, inserendo il requisito della ‘condanna’, valevole nella fattispecie del secondo comma, come presupposto della fattispecie del primo comma, trascurando del tutto il riferimento esplicito alla diversa nozione di ‘sanzione’ ivi presente. Inoltre il termine ‘sanzione’ è utilizzato dal codificatore sportivo sia in relazione al procedimento di cui all’art. 126 “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento”, come pure per quello di cui all’art. 127 “Applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento” ed è lo stesso usato per individuare i presupposti applicativi della recidiva di cui al primo comma dell’art. 18. E non vi è nessun indice che possa instillare il sospetto che tra l’art. 18 e i successivi artt. 126 e 127 il codificatore sportivo abbia inteso riferirsi a istituti diversi.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 102/CFA/2024-2025/C
Presidente: Mazzoni
Relatore: Sabatino
Riferimenti normativi: art. 18 CGS
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Art. 18 - Recidiva
1. Salvo che la materia non sia diversamente regolata, alla società, ai dirigenti, ai tesserati della società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che hanno subito una sanzione per fatti costituenti violazione delle norme federali e che ricevono altra sanzione per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni.
2. La condanna ad una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) è valutata, ai fini della recidiva, anche per le infrazioni commesse nella stagione sportiva successiva.