PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – AUTONOMIA DEL GIUDIZIO SPORTIVO – APPLICABILITÀ NELL’ORDINAMENTO SPORTIVO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DELL’ORDINAMENTO GENERALE – CONSEGUENZE

La sottoposizione a una procedura concorsuale prevista dall’ordinamento statale, pur essendo un “diritto” riconosciuto a una società di capitali dall’ordinamento statale medesimo, non può costituire in sé un “mantello protettivo” che possa congelare gli obblighi previsti dal parallelo ordinamento sportivo, a meno che la società non dimostri di aver fatto ogni sforzo che le era possibile per consentire al Tribunale ordinario di avere tutti gli strumenti per poter provvedere, anche prima della scadenza dei termini da tale autorità concessi nell’ambito della procedura concorsuale di riferimento.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 103/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Correale

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