Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS – principi generali

La speciale responsabilità prevista dall’art. 6, comma 2, CGS (responsabilità indiretta, presunta, oggettiva o di posizione, a seconda delle ricostruzioni della disciplina, ma comunque responsabilità per fatto altrui, fondata sul cd. principio di precauzione) impone alle società calcistiche di adottare le misure idonee, prima che a sanzionare, a evitare la possibilità della commissione di fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e, in tale prospettiva, le onera di scegliere con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi (CFA, Sez. I, n. 90/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Peraltro, il giudice federale non deve automaticamente trasporre nei confronti della società indirettamente responsabile il giudizio di disvalore formulato nei confronti del singolo; e questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto rimproverato, e in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta posta in essere dal proprio tesserato (CAF, n. 12/2002-2003; CAF, n. 7/2004-2005; CAF, n. 10/2004-2005;  CGF, SS.UU., n. 264/2008-2009;  CGF, SS.UU., n. 140/2009-2010;  CGF, SS.UU., n. 43/2011-2012;  CGF, SS.UU., n. 56/2011-2012;  CGF, SS.UU., n. 61/2011-2012;  CGF, SS.UU., n. 64/2011-2012;  CGF, SS.UU., n. 25/2012-2013;  CGF, SS.UU., n. 33/2012- 2013;  CGF, SS.UU., n. 68/2012-2013; CFA, Sez. I, n. 90/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 114/2019-2020; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). In casi del genere si accentua la natura equitativa del giudizio sportivo (CFA, Sez. I, n. 80/2022-2023). (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che questo indirizzo giurisprudenziale non fosse applicabile in relazione alla gravità dell’illecito commesso: una condotta violenta, estranea all’azione di gioco, che aveva costretto la vittima a un ricovero in ospedale e a un intervento chirurgico per una frattura nasale con lesione dell'orbita oculare. Il disvalore del fatto e il suo radicale contrasto con i più elementari principi di correttezza e lealtà sportiva erano evidenti e non venivano meno per la circostanza che l’aggressione fosse sfuggita all’arbitro dell’incontro e quindi alla competenza del giudice sportivo, che verosimilmente non avrebbe sanzionato la società. Si trattava di circostanza puramente casuale ed estrinseca e non poteva trasformarsi in una attenuante non prevista dall’art. 7 CGS. Quelli ricordati sono principi il cui rispetto, evidentemente, la società non era riuscita a trasmettere al proprio atleta, dal quale neppure aveva mai preso le distanze, cosicché nella fattispecie si configurava anche un sia pur indiretto profilo di rimproverabilità soggettiva dell’addebito. Trovava dunque piena operatività quel principio di precauzione nel quale si scorge la ragione giustificativa della responsabilità delle società calcistiche per i fatti illeciti dei propri tesserati. Nessun rilievo, dunque, era di ostacolo alla piena applicazione dell’art. 12 CGS, là dove indica il criterio cardine per la scelta della tipologia e della misura della sanzione “[n]ella natura e [n]ella gravità dei fatti commessi").

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 103/CFA/2024-2025/B

Presidente: Castiglia

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 12 CGS; art. 7 CGS

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  1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
  2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
  3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
  4. La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
  5. La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.

  1. Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

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