Violazioni in materia gestionale ed economica - Commissione accordi economici-CAE – estinzione dell’obbligazione – onere della prova – giudizio e responsabilità disciplinare – criteri di ripartizione del processo civile – non sono estendibili tout court

Non è possibile estendere tout court al procedimento disciplinare sportivo i criteri di ripartizione degli oneri probatori operanti nel procedimento civile riguardanti il rapporto obbligatorio tra creditore e debitore sia per le differenze strutturali e funzionali dei rispettivi procedimenti sia perché la Procura federale, a differenza della parte creditrice di un rapporto obbligatorio, non ha «una vicinanza» ai fatti materiali oggetto del giudizio che le consenta di provarne agevolmente l’accadimento (nel caso di specie la Corte ha escluso che, in caso di mancato incasso di un assegno di conto corrente, sia la procura federale  a dover fornire la prova del mancato incasso esibendo in giudizio l’assegno non consegnato alla banca trattaria o l’attestazione della elevazione del c.d. protesto in quanto la Procura federale non ha alcuna «vicinanza» con tali documenti).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 104/CFA/2023-2024/E

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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