Mezzi di prova – giudizio e responsabilità disciplinare – confessione stragiudiziale – rilevanza – limiti - libero apprezzamento del giudice

Gli effetti di una dichiarazione avente valore di confessione stragiudiziale si producono se e nei limiti in cui essa sia fatta valere nella controversia in cui sono parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti, rispettivamente, autore e destinatario della dichiarazione (Cass. 2.4.1996, n. 3055; Cass. 1.3.2005, n. 4288; Cass. (ord.) 19.10.2017, n. 24690). Se tale orientamento già pare fondato con riguardo a procedimenti civili tra parti diverse (sol che si pensi all’importanza di garantire la possibilità di una revoca per errore o per violenza – art. 2732, c.c.), a maggior ragione deve essere tenuto fermo in un procedimento disciplinare come quello sportivo in cui non si controverte di interessi disponibili (come nel caso delle parti del rapporto obbligatorio) bensì rilevano interessi indisponibili come il principio di parità di competizione e di uniformità di trattamento tra i gruppi sportivi concorrenti e va sottoposto, in via di principio, a controllo il rischio di prassi simulatorie e di subdole acquisizioni di posizioni di privilegio. Anche con riferimento a una dichiarazione liberatoria deve dunque operare il generale principio del libero e prudente apprezzamento del giudice sancito, tra l’altro, dall’art. 116 c.p.c., certamente operante nel processo sportivo alla stregua di momento imprescindibile del c.d. giusto processo (art. 2, comma 6, CGS CONI) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che qualora sia mancata la prova diretta del pagamento e la decisione debba dunque sorreggersi su elementi presuntivi, occorre fare riferimento all’art. 116, comma 2, c.p.c.. In particolare, secondo la Corte, ai fini dell’accertamento dell’effettivo avvenuto pagamento opera il principio del libero e prudente apprezzamento del giudice che si estende al contegno anche processuale delle parti. A tale stregua, è possibile conferire un valore di presunzione all’allegazione di un assegno di conto corrente e/o di una correlata dichiarazione liberatoria, senza però che quest’ultima o ulteriori eventuali dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli rese da parti non presenti nel giudizio sportivo costituiscano prova privilegiata e senza nemmeno che si possano trasporre nel processo davanti al giudice sportivo criteri di ripartizione degli oneri probatori specificamente attinenti al rapporto obbligatorio tra debitore e creditore, non essendo in alcun modo assimilabile l’interesse e il ruolo della Procura federale a quelli di un creditore di un ordinario rapporto obbligatorio e non potendo comunque valere nei confronti della prima il criterio c.d. di «vicinanza della prova».)

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 104/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 57 CGS; art. 116 CPC; art. 2, comma 6, CGS CONI

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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