Calciatore - tesseramento –– utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzioni
Il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati o, appunto, privi dell’età prescritta ovvero ancora per altra causa, che è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d’appello nella decisione n. 67/2022-2023. Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri di cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: Sez. I, n. 54, n. 60 e n. 90/2024-2025). Secondo questa consolidata giurisprudenza: - la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e in quella dell’ammenda di € 100,00; - il presidente della società è responsabile per ciascun incontro segnato dalla illecita utilizzazione del calciatore non legittimato e incorre nella sanzione dell’inibizione di un mese per ciascuna gara; - alla medesima sanzione vanno incontro gli altri esponenti della società in relazione al numero delle partite nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Nella ricordata decisione n. 67/2022-2023, ai criteri generali di commisurazione delle sanzioni vengono affiancati dei correttivi di equità, allo scopo di evitare che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale conduca a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. Pertanto, è stato ritenuto congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: - in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30 %; - più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica solo là dove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; - in ordine all’ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. L’abbattimento delle sanzioni non è un obbligo, ma una facoltà dal giudice federale, che dovrà esercitarla tenendo conto di tutte le circostanze della concreta fattispecie. In nessun caso, tuttavia, sarà possibile andare al di sotto dei limiti che la ricordata giurisprudenza ha segnato.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 104/CFA/2024-2025/B
Presidente: Castiglia
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 10, comma 6, lett. a) CGS; art. 8, comma 2, CGS
Articoli
Art. 10 - Sanzione della perdita della gara
1. La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano in fluito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2. Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).
3. La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.
4. La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
a) Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
b) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
c) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
d) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
e) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.
6. La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:
a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;
b) utilizza quali assistenti di parte dell’arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;
c) vìola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.
7. La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.
8. Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.
9. Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.
Art. 8 - Sanzioni a carico delle società
- Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
- a) ammonizione;
- b) ammenda;
- c) ammenda con diffida;
- d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
- e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
- f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni;
- g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
- h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all’ultimo posto comporta comunque il passaggio alla categoria inferiore;
- i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
- l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
- m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
- n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.
- Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.