Giudizio e responsabilità disciplinare - circostanze aggravanti e circostanze attenuanti - sanzioni a carico delle società - insormontabilità dei limiti edittali
Le sanzioni a carico delle società, e segnatamente quelle consistenti nell’attribuzione di “punti negativi”, non possono non tener conto dell’immanente conflitto di interessi tra i vari attori della competizione. Proprio perché, in tal caso, la sanzione si traduce in un danno per una squadra, in termini di classifica, e, per converso, in un vantaggio per le altre, essa deve essere assistita da un maggior grado di certezza in riferimento alla sua graduazione; il che comporta la insormontabilità dei limiti edittali (come pure di quelli scaturenti da una giurisprudenza costante e consolidata) prefissati.
(CFA, SS, UU., n. 89/2019-2020).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 104/CFA/2024-2025/C
Presidente: Castiglia
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 13 CGS
Articoli
Art. 13 - Circostanze attenuanti
- La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
- a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
- b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
- c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
- d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
- Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
- In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.